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Rifiuto di eseguire un ordine dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate – Cass. n. 28353/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari Art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003 - Rifiuto del prestatore di eseguire un ordine dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate - Illecito disciplinare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine - ancorché confermato per iscritto - dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell'illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rifiuto di condurre un treno adibito al trasporto merci con il modulo di "equipaggio misto " o "agente solo" - vale a dire con a bordo soltanto un Tecnico Polifunzionale Cargo, in assenza di altro macchinista o agente abilitato alla guida - con pericolo per la sicurezza dei trasporti e l'incolumità di terzi).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28353 del 15/10/2021 (Rv. 662584 - 02)

 

Corte

Cassazione

28353

2021