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Diritto alla conservazione del posto – Cass. n. 32155/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto - Personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani - Durata del periodo di comporto - Disciplina di cui al r.d. n. 148 del 1931 e all'accordo nazionale del 15 novembre 2005 - Applicabilità - Fondamento.

 

Ai fini della determinazione del periodo di comporto del personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani con più di 25 dipendenti, è applicabile non già il c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 (che ne fissa la durata in 12 mesi), ma la disciplina di cui al r.d. n. 148 del 1931 e all'accordo nazionale del 15 novembre 2005 (che lo determina in 18 mesi), non avendo inciso sulla stessa la disposizione dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 2005, che esclude le imprese con tali requisiti dimensionali dall'ambito di applicazione del citato r.d., in quanto intervenuta successivamente, allorquando le parti sociali avevano già disciplinato la materia.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32155 del 05/11/2021 (Rv. 662672 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110

 

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Cassazione

32155

2021