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Valore di acquiescenza del lavoratore o di prova della sua tollerabilità – Cass. n. 31558/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - svolte effettivamente - Demansionamento illegittimo protratto nel tempo - Valore di acquiescenza del lavoratore o di prova della sua tollerabilità - Esclusione - Natura di illecito permanente - Conseguenze - Danno alla professionalità - Risarcibilità - Decorrenza - Fattispecie.

 

Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte d'appello che aveva fatto decorrere il diritto al risarcimento, anziché dall'inizio della condotta illecita posta in essere dal datore di lavoro, dalla data in cui era stato esperito il tentativo di conciliazione).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021 (Rv. 662764 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2935

 

Corte

Cassazione

31558

2021