Esclusione del collocamento in aspettativa per la durata del mandato elettorale – Cass. n. 40876/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - Elezioni - elettorato - passivo (ineleggibilità) - in genere - Elezioni - Elettorato passivo - Ineleggibilità - Aspettativa per motivi elettorali - Dipendenti del comune assunti con contratti a termine stipulati con lavoratori socialmente utili - Esclusione del collocamento in aspettativa per la durata dell'esercizio del mandato elettorale - Lavoro identico simile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato - Contrasto con la clausola 4.1 accordo quadro CES, UNICE e CEAP di cui alla direttiva 1999/ 70/ CEEP del Consiglio - Disapplicazione articolo 60, comma 8, Tuel - Sussiste.

 

In tema di cause d'ineleggibilità riguardanti le elezioni comunali, in relazione ai lavoratori a tempo determinato che svolgono un lavoro identico o simile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, deve essere disapplicato, l'art. 60, comma 8, TUEL che esclude in modo assoluto il collocamento in aspettativa dei dipendenti assunti a tempo determinato per la durata dell'esercizio del mandato elettorale, per contrasto con la clausola 4.1 dell'accordo quadro CES (Confederazione delle industrie della Comunità Europea), UNICE (Unione delle confederazioni delle Industrie della Comunità Europea) e CEEP (Centro europeo dell' impresa a partecipazione pubblica), allegato alla direttiva 1999/70/CEE tesa a garantire parità di trattamento e non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. (Nella fattispecie è stata cassata la pronuncia di merito che aveva rinvenuto la causa d'ineleggibilità nel vincitore di elezioni comunali il quale aveva stipulato con l'ente territoriale un contratto di lavoro a tempo determinato ripetutamente prorogato, escludendo illegittimamente che potesse usufruire dell'aspettativa prevista dal c.3 dell'art. 60 TUEL).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40876 del 20/12/2021 (Rv. 663618 - 01)

 

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Cassazione

40876

2021