Rinunzia del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili – Cass. n. 1887/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - rinunzie e transazioni - Diritti garantiti da norme inderogabili - Rinunzia del lavoratore - Annullabilità - Ambito applicativo - Diritti controversi - Esclusione.

 

La disciplina dell'annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, prevista dall'art. 2113 c.c., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre non trova applicazione qualora il diritto sia ancora controverso e pertanto non possa dirsi già acquisito nel patrimonio del rinunciante

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1887 del 21/01/2022 (Rv. 663649 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2113

 

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