Conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo – Cass. n. 6744/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno - Retribuzione globale di fatto - Base di calcolo - Compensi a carattere continuativo - Computabilita - Emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 st.lav. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012), la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato - dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento -, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso dalla base di calcolo dell'indennità risarcitoria sia i premi ed incentivi che gli incrementi retributivi previsti da accordi sindacali posteriori all'impugnazione del licenziamento ma anteriori alla reintegra).

Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6744 del 01/03/2022 (Rv. 664087 - 01)

 

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Cassazione

6744

2022