Graduatoria per l'avviamento al lavoro – Cass. n. 24392/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - concorsi - in genere - Pubblico impiego contrattualizzato - Graduatoria per l'avviamento al lavoro - Requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva - Sufficienza - Procedure ex art. 23 e ss. del d.P.R. n. 487 del 1994 - Diploma di scuola dell'obbligo - Necessità - Richiesta di titoli ulteriori - Illegittimità.

 

L'avviamento al lavoro a mezzo di liste cd. di collocamento deve avvenire sulla base dei soli requisiti indicati dalla contrattazione collettiva, senza che possano essere richiesti titoli o esperienze professionali ulteriori; ne consegue che i candidati muniti del titolo scolastico della scuola dell'obbligo, da assumere presso la P.A. con le procedure di cui agli artt. 23 ss. del d.P.R. n. 487 del 1994, vanno inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 24 del medesimo d.P.R., in coerenza con i requisiti di accesso dall'esterno previsti dalla contrattazione collettiva per le posizioni lavorative interessate, se in possesso del solo diploma di scuola dell'obbligo, restando illegittima la richiesta di altri e diversi titoli professionali o esperienze lavorative, come pure il ricorso ad altre graduatorie che prevedano requisiti ulteriori.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24392 del 05/08/2022 (Rv. 665352 - 01)

 

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24392

2022