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Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 irap – Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24088 del 24/11/2016

Attività svolta dal professionista inserito in associazione professionale - Distinzione dall'attività dello studio - Sufficienza ai fini della esclusione del tributo- Esclusione- Assenza di benefici organizzativi - Onere della prova a carico del contribuente.

In tema d'IRAP, il professionista (nella specie, avvocato), qualora sia inserito in un'associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata (nella specie, amministratore di società), al fine di sottrarsi all'applicazione del tributo è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall'adesione alla detta associazione.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24088 del 24/11/2016