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Demolizione e ricostruzione di fabbricato – Cass. n. 11028/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) – aliquote - Demolizione e ricostruzione di fabbricato - Diversa di sagoma del nuovo fabbricato - Ristrutturazione - Sussistenza - Esclusione - Nuova costruzione - Sussistenza - Conseguenze - Applicazione aliquota agevolata.

In base all'art. 31, comma 1, lett. d) della l. n. 457 del 1978, costituiscono ristrutturazioni edilizie, gli interventi su fabbricati ancora esistenti e, dunque, su entità dotate quanto meno di murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura, tali da assolvere alle loro essenziali funzioni di delimitazione, sostegno e protezione dell'entità stessa. Ne consegue che, pur non esulando dal concetto normativo di ristrutturazione edilizia la demolizione del fabbricato, ove seguita dalla costruzione di altro avente diversa sagoma, non può considerarsi come un'opera di ristrutturazione ma come nuova costruzione con conseguente applicabilità dell'aliquota agevolata prevista dalla tabella A, parte seconda, n. 39) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11028 del 27/04/2021 (Rv. 661223 - 01)