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Necessaria verifica della natura bancaria o mista dell'accertamento – Cass. n. 18413/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Accertamento tributario - Accesso ai locali - Successiva autorizzazione ad indagini bancarie - Rispetto del termine dilatorio endoprocedimentale - Per i soli accertamenti misti - Necessaria verifica della natura bancaria o mista dell'accertamento da parte del giudice di merito - Tributi armonizzati - Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale.

 

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e la successiva autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimenti distinti, sicché la questione del se l'accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica, deve essere prioritariamente accertata dal giudice di merito, dal momento che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trova applicazione solo nel secondo caso, ferma restando, per il tributo armonizzato, la valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, alla luce della cd. prova di resistenza.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18413 del 30/06/2021 (Rv. 661796 - 01)

 

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