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Trattamento sanzionatorio – Cass. n. 18367/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Compensazione - Limite - Art. 9, comma 2, d.l. n. 35 del 2013 - Innalzamento - Conseguenze - Trattamento sanzionatorio - Principio del "favor rei" - Applicabilità.

 

L'innalzamento (da euro 516.546,90 a euro 700.000,00) del limite per la compensazione dei crediti IVA, disposto dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, conv, in l. n. 64 del 2013, ha determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che risulta pertanto circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del "favor rei" di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18367 del 30/06/2021 (Rv. 661799 - 01)

 

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