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Principio di continuità dei valori in bilancio – Cass. n. 16691/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - rettifica delle dichiarazioni - Determinazione del reddito d'impresa - Principio di continuità dei valori in bilancio - Autonomia di ciascun periodo di imposta - Conseguenze - Iscrizione di rimanenze iniziali - Disconoscimento da parte dell’Ufficio - Omessa contestazione della medesima posta negli esercizi precedenti - Irrilevanza - Fondamento.

 

Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo di imposta, di talché l'amministrazione finanziaria che contesti una posta passiva iscritta in bilancio (nella specie, rideterminando il valore delle rimanenze iniziali), non è tenuta a rettificare anche la posta dell'esercizio precedente (riguardante l'ammontare delle rimanenze finali), non potendosi onerare quest'ultima, in caso di accertamento relativo all'insussistenza di poste passive di un determinato esercizio, a procedere anche alle rettifiche relative agli anni precedenti.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16691 del 14/06/2021 (Rv. 661531 - 01)

 

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