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Rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA – Cass. n.21766/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (iva) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Credito d'imposta esposto in dichiarazione - Provvedimento dell'Amministrazione finanziaria - Mancata adozione - Scadenza del termine per l'accertamento - Cristallizzazione del diritto del contribuente - Esclusione.

 

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21766 del 29/07/2021 (Rv. 662228 - 01)

 

Corte

Cassazione

21766

2021