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Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie – Cass. n. 28640/2021

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Soprattasse e pene pecuniarie - Cause di non punibilità ex artt. 1 della l. n. 423 del 1995 e 6, comma 3, del d.lgs n. 472 del 1997 - Rapporto

 

In tema di sanzioni tributarie, l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 472 del 1997 prevede una causa generale di non punibilità dei contribuenti per omesso versamento di tributi addebitabile al fatto del professionista incaricato della redazione della denuncia dei redditi, rispetto alla quale l'art. 1 della legge n. 423 del 1995 introduce una disciplina di carattere speciale in relazione alla sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie, qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del predetto professionista, di talché non solo in fase di riscossione, ma anche in sede contenziosa, il contribuente può andare esente da sanzione ove dimostri di aver fornito al professionista incaricato la provvista di quanto dovuto all'Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato conferito.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 28640 del 18/10/2021 (Rv. 662469 - 02)

 

Corte

Cassazione

28640

2021