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Pretesa natura "sostanzialmente" penale – Cass. n. 37366/2021

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere - Sanzioni tributarie - Natura - Pretesa natura "sostanzialmente" penale - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di violazioni tributarie, il d.lgs. n. 472 del 1997 e il d.lgs. n. 471 del 1997, qualificano le relative sanzioni di natura amministrativa considerato che esse hanno ad oggetto una obbligazione, di carattere civile, che spiega efficacia sul patrimonio del trasgressore obbligandolo al pagamento di una somma di denaro; non può, infatti, fondarsi l'eventuale natura penale di tali sanzioni in ragione dell'entità delle stesse in concreto irrogata, assumendo all'uopo rilievo, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il massimo edittale applicabile a priori e la funzione afflittiva e deterrente della sanzione rispetto a quella compensativa del danno erariale. Non è, poi, possibile dedurre dall'art. 4 prot. 7 CEDU un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa, ancorché qualificabile come «sostanzialmente penale», per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura amministrativa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata la censura circa la natura penale delle sanzioni irrogate ad una società per l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti dedotta in ragione dell'entità della sanzione conseguente al cumulo giuridico derivante da una pluralità di violazioni, peraltro non analiticamente indicate nel ricorso).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 37366 del 30/11/2021 (Rv. 663144 - 01)

 

Corte

Cassazione

37366

2021