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Perdite di natura realizzativa e di natura valutativa – Cass. n. 37174/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali - Sopravvenienze passive - Perdite di natura realizzativa e di natura valutativa - Distinzione - Deducibilità - Condizioni - Fondamento - Tentativo di recupero del credito - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di imposte sui redditi, le perdite di natura realizzativa (di realizzo), che si distinguono da quelle di natura valutativa poiché riconducibili al venir meno della titolarità giuridica del credito, sono deducibili ove il contribuente dimostri, prima della rinuncia a quel credito, di averne tentato il recupero mediante l'esperimento di azioni rimaste infruttuose. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la sopravvenienza passiva per perdite su crediti dovuta all'emissione di note di credito, non avendo il contribuente indicato le ragioni di tale emissione).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 37174 del 29/11/2021 (Rv. 663143 - 01)

 

Corte

Cassazione

37174

2021