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Detrazione Iva – Cass. n. 37260/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - accertamento induttivo - Onere della prova - Detrazione Iva - Condizioni.

 

In tema di Iva, nel caso di determinazione in via induttiva dei ricavi, è onere del contribuente provare i fatti modificativi della pretesa esercitata dall'amministrazione finanziaria, mediante l'allegazione degli elementi reddituali idonei a incidere negativamente sulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal giudice tributario, vincolato a pronunciare la propria decisione "iuxta alligata etprobata partium”.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 37260 del 29/11/2021 (Rv. 663063 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

37260

2021