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Cessione di beni destinabili a soggetti portatori di handicap – Cass. n. 36888/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - aliquote iva - Aliquota agevolata - Cessione di beni destinabili a soggetti portatori di handicap - Attestazione dell'invalidità - Autocertificazione da parte dell'acquirente - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di IVA, nel caso di cessione di beni a soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata ex art. 2, comma 9, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997, è necessaria la certificazione dell'invalidità rilasciata dall'unità sanitaria locale (USL) competente, la quale è espressamente richiesta dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 non essendo sufficienti eventuali dichiarazioni del cessionario del bene a liberare il cedente - il quale è responsabile dell'IVA dovuta - da tale sua responsabilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36888 del 26/11/2021 (Rv. 663062 - 01)

 

Corte

Cassazione

36888

2021