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Immobilizzazioni immateriali – Cass. n. 36597/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - reddito complessivo - in genere - Licenze d'uso di brevetti - Costi relativi - Immobilizzazioni immateriali - Inclusione - Condizioni - In particolare, recuperabilità dei costi tramite benefici economici - Nozione.

 

In tema di costi per l'acquisto di licenze d'uso di brevetti, ai fini dell'iscrizione fra le immobilizzazioni immateriali - e della conseguente deducibilità delle relative quote di ammortamento - le licenze d'uso devono possedere le medesime caratteristiche previste per i diritti di brevetto, e, segnatamente, la titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento, la recuperabilità dei costi iscritti tramite i benefici economici che si svilupperanno dall'applicazione del brevetto stesso, nonché la possibilità di determinare in maniera attendibile il costo per l'impresa. Il requisito della recuperabilità, in particolare, presuppone che i benefici economici costituiscano effetti diretti dell'applicazione della licenza di brevetto, e siano perciò strettamente correlati al processo produttivo caratterizzato dall'effettivo sfruttamento della licenza medesima.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36597 del 25/11/2021 (Rv. 663061 - 01)

 

Corte

Cassazione

36597

2021