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Notificazione degli avvisi e degli altri atti – Cass. n. 41137/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica - Notificazione ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Variazione dell'indirizzo - Efficacia - Trentesimo giorno successivo - "Dies a quo" - Comunicazione dell'avvenuta variazione ad opera del contribuente - Ragioni.

 

In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile "ratione temporis"), gli effetti della variazione dell'indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 41137 del 22/12/2021 (Rv. 663527 - 01)

 

Corte

Cassazione

41137

2021