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Aiuti di Stato – Cass. n. 39796/2021

Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere - Comunità europea - comunità economica europea - istituzioni - commissione - Aiuti di Stato - Agevolazione fiscale ex art. 1, commi 271-279, l. n. 296 del 2006 - Previsione di un requisito ulteriore - Compatibilità con l'art. 108 TFUE - Sussistenza - Conseguenze.

 

In tema di aiuti di Stato, il requisito richiesto dall'art. 1, comma 1223, l. n. 296 del 2006 a fini della fruizione del credito d’imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in aree svantaggiate del mezzogiorno d'Italia di cui ai commi da 271 a 279 della medesima disposizione, e consistente nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente, di non aver ricevuto o, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea è compatibile con l'art. 108 TUE, come interpretato dalla Commissione europea con decisione C(2008) 380, e con il principio comunitario di proporzionalità, rientrando nella discrezionalità degli Stati membri individuare requisiti ulteriori e più restrittivi per la concessione di aiuti di Stato; ne consegue che è legittimo il provvedimento di diniego fondato sulla mancata produzione di detta dichiarazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 39796 del 14/12/2021 (Rv. 663209 - 01)

 

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Cassazione

39796

2021