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Contenzioso tributario – Cass. n. 871/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Notificazione tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Omesso avviso dell'adempimento di cui all'art. 123, disp. att. c.p.c. - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di contenzioso tributario, la notificazione dell'appello tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, equivale a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, di talché egli è onerato, ex art. 123, comma 1, disp. att. c.p.c., di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notifica al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata; onere il cui inadempimento non è sanzionato con l'inammissibilità del gravame, essendo tale attività del tutto fuori dalle possibilità di verifica attiva e sostitutiva della parte appellante.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 871 del 13/01/2022 (Rv. 663609 - 01)

 

Corte

Cassazione

871

2022