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Sanzioni amministrative tributarie – Cass. n. 862/2022

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Sanzioni amministrative tributarie - Potere di disapplicazione del giudice - Obiettiva incertezza normativa - Abuso del diritto - Condotta antecedente alla sentenza CGUE 21 febbraio 2006 - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di IVA e sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, non essendovi incompatibilità strutturale e logica tra abuso del diritto e l'esimente di cui all'art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, non sussistono i presupposti per la disapplicazione - alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (causa C-255/02, Halifax, del 21 febbraio 2006) - della previsione menzionata con riferimento alle sanzioni per la violazione di principio generale antielusivo il quale, sia pure espressamente delineato e codificato solo successivamente al compimento delle condotte oggetto di provvedimento sanzionatorio, è nondimeno principio immanente nell'ordinamento. (Fattispecie in tema d'IVA riferita a comportamento del contribuente risalente al 2004, antecedente alla giurisprudenza unionale in materia di divieto di abuso del diritto e all'introduzione dell'art. 10-bis st.contr. ad opera dell'art. 1 d.lgs. n. 128 del 2015).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 862 del 13/01/2022 (Rv. 663608 - 01)

 

Corte

Cassazione

862

2022