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Imposta sulle successioni e donazioni – Cass. n. 735/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - Art. 56- bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Liberalità atipiche - Sottoposizione a imposta - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006, l'art. 56 bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che le liberalità atipiche, cioè risultanti da atti di disposizione con i quali è realizzato un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante, senza l'adozione della forma solenne di cui all'art. 769 c.c. (tra le quali rientra il bonifico sul conto corrente, da qualificare come donazione diretta), in quanto costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione della loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, e allorché sia superata la soglia di rilevanza fiscale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 735 del 12/01/2022 (Rv. 663652 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0769

 

Corte

Cassazione

735

2022