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Avviso di rettifica e di liquidazione di maggiore imposta – Cass. n. 381/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - valore venale - determinazione - avviso di accertamento – motivazione - Avviso di rettifica e di liquidazione di maggiore imposta - Comparazione con atti riguardanti valori accertati e non dichiarati di beni simili - Allegazione dei relativi atti di accertamento - Necessità - Esclusione.

 

In tema di imposta di registro, ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica di cui all'art. 52, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli atti utilizzati come parametro di riferimento, con la specificazione che trattasi, per ciascun atto, di valori dichiarati o accertati, senza che da questo derivi un ulteriore obbligo di allegare o riportare eventuali avvisi di accertamento relativi agli atti oggetto di comparazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 381 del 10/01/2022 (Rv. 663604 - 01)

 

Corte

Cassazione

381

2022