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Violazioni meramente formali – Cass. n. 141/2022

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Violazioni formali ex art. 10, comma 3, della l. N. 212 del 2000 - Violazioni meramente formali ex art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Contrasto - Insussistenza - Fondamento.

 

In tema di sanzioni tributarie, non esiste alcuna distonia tra le violazioni formali ex art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e quelle meramente formali ex art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che quest'ultima disposizione precisa la portata della norma dello Statuto del contribuente disponendo che l'esclusione della punibilità sia limitata alle sole violazioni meramente formali, ossia a quelle che non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo e che, contestualmente, non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 141 del 05/01/2022 (Rv. 663596 - 01)

 

Corte

Cassazione

141

2022