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Rimborso delle spese anticipate da ausiliario del giudice – Cass. n. 773/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di lavoro – lavoro - Dipendente - redditi assimilati Rimborso delle spese anticipate da ausiliario del giudice - Deducibili - Condizioni - Fondamento.

 

In materia di IRPEF, limitatamente ai percettori di reddito da lavoro dipendente, le spese anticipate dagli ausiliari del magistrato e rimborsate dagli uffici giudiziari, giudicanti e requirenti, in sede di liquidazione dei compensi sono deducibili nei limiti in cui esse sono state sostenute nell'esclusivo interesse di questi ultimi, ai sensi dell'art. 56, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto non costituiscono "redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente" ex art. 50 (già 47), comma 1, lett. f), T.U.I.R.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 773 del 12/01/2022 (Rv. 663615 - 01)

 

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Cassazione

773

2022