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Omessa fatturazione di operazioni imponibili – Cass. n. 24302/2022

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere - Sanzioni per le violazioni di norme tributarie - Omessa fatturazione di operazioni imponibili - Omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura - Progressione ex art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Esclusione.

 

Il presupposto applicativo della progressione sanzionatoria di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 è costituito dall'unicità finalistica della condotta per l'intrinseco ed oggettivo legame tra le varie violazioni commesse, idonee, in via progressiva, continua e collegata, ad incidere sulla determinazione dell'imponibile o sul tributo; ne deriva che l'omessa regolarizzazione degli acquisti ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 non è in rapporto di progressione rispetto all'omessa fatturazione di operazioni imponibili.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24302 del 04/08/2022 (Rv. 665476 - 01)

 

Corte

Cassazione

24602

2022