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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10816 del 18/04/2019 (Rv. 653707 - 02)

Sinistri stradali - Danno biologico - Art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012 - Portata - Esiti micropermanenti - Prova della lesione - Necessità di un accertamento clinico-strumentale - Esclusione - Fondamento.

In tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10816 del 18/04/2019 (Rv. 653707 - 02)

Cod_Civ_art_2043