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Applicazione - opposizione - procedimento – competenza - Codice della strada - Opposizione a verbale di accertamento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – competenza - Codice della strada - Opposizione a verbale di accertamento - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria - Competenza per materia del giudice di pace - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo; ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019