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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6625 del 09/03/2020 (Rv. 657466 - 02)

Sanzioni amministrative - Art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Presunzione di colpa "ex" art. 3 della l. n. 689 del 1981 - Elementi dell'illecito - Rilevanza dell'elemento soggettivo - Limiti - Conseguenze sul riparto dell'onere probatorio.

In relazione agli illeciti di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della condotta inosservante, sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6625 del 09/03/2020 (Rv. 657466 - 02)