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Sanzioni amministrative - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8364 del 29/04/2020 (Rv. 657643 - 03)

Scarichi acque senza autorizzazione - Art. 54, comma 2, d.lgs. n.152 del 1999 - Apertura di nuovi scarichi -Illecito c.d. " proprio " -Esclusione - Responsabilità - Autore materiale della violazione - Sussistenza - Trasferimento dell'impianto - Originario titolare dell'autorizzazione - Responsabilità - Esclusione.

L'infrazione amministrativa prevista dall'art. 54, comma 2, del d.lgs. n.152 del 1999, che punisce "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie ... senza l'autorizzazione", non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata; ne consegue che, nel caso di messa in funzione di nuovi scarichi, della violazione non risponde il soggetto che, pur essendo rimasto formale intestatario dell'autorizzazione, abbia di fatto trasferito l'impianto, ma unicamente l'autore materiale della condotta illecita.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8364 del 29/04/2020 (Rv. 657643 - 03)