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spese giudiziali civili - compensazione - in genere - Cass. n. 21684/2013

Soccombenza reciproca - Nozione - Fattispecie relativa a soccombenza virtuale. Corte di Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013

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Corte di Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice territoriale, che aveva ritenuto sussistere una virtuale soccombenza reciproca perché l'appellante, che sarebbe stato interamente vittorioso nel merito, aveva erroneamente proposto il gravame con ricorso e non con citazione).

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

21684

2013