Esecuzione forzata - Tiolo esecutivo

Interpretazione extratestuale - In base agli elementi acquisiti nel processo - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Illiquidità del credito in sentenza - Declaratoria officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Legittimità - Condizioni - Invito al contraddittorio - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012

 

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012

Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.