Esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi - Termine

Verifica di tempestività dell'opposizione - Onere dell'opponente di provare il momento di conoscenza dell'atto opposto - Sussistenza - Coordinamento con il principio di acquisizione probatoria - Necessità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19277 del 07/11/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19277 del 07/11/2012

 

In tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onere è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto.