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Esecuzione forzata - intervento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 567 del 30/01/1985

Ordinanza del g.e. dichiarativa dell'inammissibilità dell'intervento - opposizione ex art. 617 cod. Proc. Civ. Proposta dal creditore intervenuto - poteri del giudice dell'opposizione - rilevabilità d'ufficio dell'eventuale diversa ragione di illegittimità della ordinanza impugnata - esclusione.*

Qualora il creditore, intervenuto nel processo esecutivo, proponga opposizione, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della inammissibilità dell'intervento medesimo, il giudice di tale opposizione ha il potere-dovere di sindacare detto provvedimento solo in relazione ai profili dedotti dall'istante, e, pertanto, non può rilevarne d'ufficio l'eventuale diversa ragione di illegittimità (nella specie: derivante dal fatto che l'ammissibilità dello intervento non era stata oggetto di tempestiva contestazione da parte dei controinteressati).*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 567 del 30/01/1985