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Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo – Cass. n. 19104/2020

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 - Momento di introduzione - Conseguenze - Individuazione del termine impugnazione della decisione ex art. 327 c.p.c. - Rilevanza della data di emissione del titolo esecutivo o di inizio di altra esecuzione - Esclusione.

In tema di pignoramento presso terzi, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla l. n. 162 del 2014) ha inizio con la notifica dell'atto di citazione e a tale momento occorre riferirsi al fine di individuare il termine ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della decisione (nella specie, "ratione temporis", semestrale, a seguito della modifica della citata norma apportata dalla l. n. 69 del 2009), non assumendo alcun rilievo né la data di pubblicazione del titolo esecutivo azionato, né quella di avvio di un'altra precedente procedura esecutiva rimasta infruttuosa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19104 del 15/09/2020 (Rv. 659015 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_327

CORTE

CASSAZIONE

19104

2020