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Progressione nelle funzioni - uffici direttivi

Ordinamento giudiziario - progressione nelle funzioni - uffici direttivi - Termini di deposito dei provvedimenti definitori in materia di misure di prevenzione - Mancata prescrizione legislativa di detti termini e della loro perentorietà - Irrilevanza ai fini disciplinari - Fondamento - Parametro di riferimento - Termini di deposito ex art. 544 c.p.p. - Utilizzabilità - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per reiterato ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti definitori di misure di prevenzione, la assenza di una espressa prescrizione normativa di termini per il deposito di tali provvedimenti è fatto del tutto irrilevante rispetto alla valutazione della sussistenza e della gravità dell'illecito contestato; può, invero, costituire adeguato e ragionevole criterio di delimitazione del tempo necessario per il deposito il parametro contenuto nell'art. 544 c.p.p. relativo alle sentenze, né rileva quale causa di giustificazione dei ritardi la complessità della materia, giacché è del tutto fisiologico che un magistrato possa essere chiamato ad occuparsi, nell'arco della sua esperienza professionale, di questioni di elevato profilo specialistico. (Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato la sentenza del giudice disciplinare, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare dell'incolpato per il ritardo nel deposito di 183 misure di prevenzione personali e patrimoniali).

Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19583 del 19/07/2019 (Rv. 654835 - 01)