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Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Contestazione di fatti nuovi - Termine ultimo - Formulazione delle richieste conclusive del Procuratore Generale - Mancata comunicazione all'incolpato ex art. 15, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006 - Conseguenze - Nullità dell'intero procedimento - Esclusione - Nullità degli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione - Sussistenza - Sanatoria - Configurabilità.

In tema di procedimento disciplinare riguardante i magistrati, il termine ultimo entro il quale possono essere contestati fatti nuovi ex art. 14, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006, è segnato dalla formulazione delle richieste conclusive del Procuratore Generale, che determina la chiusura delle indagini, e la mancata comunicazione all'incolpato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, stesso decreto legislativo comporta, quale unica conseguenza, la nullità, soggetta a sanatoria, degli atti di indagine non preceduti da detta comunicazione, non già la nullità dell'intero procedimento e della sentenza.

Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19228 del 17/07/2019 (Rv. 654682 - 01)