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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1719 del 27/01/2020 (Rv. 656796 - 02)

Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio - In via provvisoria e cautelare ai sensi degli artt. 21 e 22 del d. lgs. n. 109 del 2006 - Presupposti - Provvedimento relativo - Motivazione - Contenuto ed estensione - Fattispecie.

L'adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, non concretando l'irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull'illecito disciplinare), ma presuppone comunque una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi. (Nella specie - relativa a procedimento disciplinare per fatti integranti reato - la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice disciplinare aveva comminato la misura cautelare, limitandosi a richiamare la sentenza penale di primo grado di condanna dell'incolpato, senza compiere un'autonoma delibazione dei fatti contestati ai fini della verifica della sussistenza del "fumus boni iuris").

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1719 del 27/01/2020 (Rv. 656796 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE