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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20/04/2016

Danni ai pazienti - Responsabilità della struttura presso la quale operi il sanitario - Rapporto di lavoro alle dipendenze della prima - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla condotta di due medici, pur dipendenti di un'azienda sanitaria locale, aveva ravvisato la responsabilità del nosocomio privato presso i cui locali risultava ospitato il "presidio di aiuto materno" ove i sanitari avevano operato, e ciò sul presupposto che detta struttura - per il semplice fatto del ricovero di una gestante - era tenuta a garantire alla medesima la migliore e corretta assistenza, non solo sotto forma di prestazioni di natura alberghiera, bensì di messa a disposizione del proprio apparato organizzativo e strumentale).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20/04/2016