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Obbligazioni in genere - adempimento - di cose determinate solo nel genere - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17665 del 02/07/2019 (Rv. 654436 - 01)

Prestazioni sanitarie - Strutture private in regime di preaccreditamento - Interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Condizioni - Contratto scritto con l'ente pubblico competente - Necessità - "Transazione commerciale" ex art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto - Sussistenza - Fattispecie.

Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nel riaffermare il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale nell'anno 2006, senza verificare, in relazione alla data di stipula dell'accordo, la disciplina applicabile "ratione temporis" in tema di interessi dovuti per il servizio reso).

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17665 del 02/07/2019 (Rv. 654436 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284