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Tasso di interesse commerciale – Cass. n. 14512/2022

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Tasso di interesse commerciale - Applicazione ad un debito pecuniario di fonte negoziale ex art. 1284, comma 4, c.c., a far data dall'inizio del processo - Estensione anche all'indennizzo per irragionevole durata del processo - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14512 del 09/05/2022 (Rv. 664788 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284

 

Corte

Cassazione

14512

2022