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proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - immissioni - normale tollerabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014

Immissioni acustiche intollerabili - Indennità ex art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Individuazione dei valori limite delle sorgenti sonore per le zone esterne delle aree aeroportuali - Disciplina pubblicistica - Applicazione - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014

In tema di accertamento della intollerabilità delle immissioni acustiche ex art. 46, legge n. 2359 del 25 giugno 1865, la disciplina generale pubblicistica dettata dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 individua i valori limite delle sorgenti sonore rispetto alle <<zone esterne>> delle aree aeroportuali, distinguendo tra valori per periodo transitorio, in attesa che ad opera dei Comuni il territorio sia ripartito in zone acustiche, e valori a regime, più rigorosi e applicabili a zonizzazione avvenuta. Tuttavia, anche in assenza della operatività della zonizzazione, quando risulti incontestato che i fondi sottoposti alle immissioni acustiche siano compresi nelle <<zone esterne>> all'area aeroportuale, e ad un tempo costituiscano aree protette, quali parchi pubblici, il giudice è tenuto ad applicare la più rigorosa normativa a regime.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014