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Conservazione della garanzia patrimoniale - cause di prelazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 560 del 23/02/1966 (2)

Pegno (diritto reale) - di crediti - pegno su cambiale - girata a titolo di pegno - effetti.

Il trasferimento della cambiale per garanzia o per pegno, pur non operando il passaggio di proprietà del titolo, autorizza pur sempre il portatore ad esercitare, in modo autonomo, tutti i diritti inerenti alla cambiale. Pertanto, la Costituzione in pegno di una cambiale fa si che il giratario in garanzia può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale stessa, all'infuori di quello di girarla con effetti traslativi. *

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 560 del 23/02/1966