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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - aperture (finestre) - luci - chiusura - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12864 del 10/06/2011

Diritti del vicino - Presupposti - Acquisto della comunione del muro o costruzione in aderenza - Fattispecie.

La norma dell'art. 904 cod. civ. consente al vicino di chiudere la luce aperta nel muro in quanto esso ne acquisti la comunione avvero costruisca in aderenza, esercitando, pertanto, le facoltà rispettivamente previste dagli artt. 874 e 877 cod. civ. Nell'ipotesi in cui il muro sia stato reso comune, la chiusura della luce è consentita a condizioni che la costruzione, consistente in un edificio, avvenga in appoggio. (Nella specie la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima una costruzione in aderenza, con chiusura delle luci esistenti sul muro frontistante, per il solo fatto che tale costruzione era stata eseguita su suolo di proprietà del costruttore, ma senza previamente accertare, come invocato dall'attore, se questi fosse anche condòmino del muro sul quale si aprivano le luci).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12864 del 10/06/2011