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Diritti reali - proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - per piantagioni di alberi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 968 del 14/03/1975

Esenzione dall'obbligo delle distanze - muro divisorio - nozione.

La nozione di muro divisorio, proprio o comune, che a norma del quarto comma dell'art 892 cod civ, consente di non osservare le distanze stabilite per chi vuole piantare alberi presso il confine, coincide con quella di muro divisorio risultante dall'art 881 cod civ. muro, a tali effetti, e soltanto quel manufatto che impedisce al vicino di vedere le piante altrui, in quanto la ratio della norma e appunto quella di nascondere le piante stesse alla vista del vicino. (nella specie, e stato escluso che, al fine di accertare se alcune piante fossero tenute ad altezza non eccedente la sommita di un muro divisorio esistente sul confine, potesse tenersi conto di una rete metallica collocata sopra il muro).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 968 del 14/03/1975