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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro - comunione (del muro) - uso del muro comune - spese - di costruzione ; fondi a dislivello – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4031 del 21/02/2007

Obbligo di costruzione e di manutenzione del proprietario del fondo superiore - Presupposto - Causa naturale del dislivello - Dislivello determinato dal proprietario del fondo inferiore - Obbligo di costruzione e di manutenzione di questi.

La fattispecie prevista dall'art. 887 cod. civ. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4031 del 21/02/2007