La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa
L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont. (ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista dichiarava di distinguersi dagli altri avvocati, “troppo spesso apparsi azzeccagarbugli”).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194