Non sussiste incompatibilità tra le cariche politiche e la professione forense
Le cause di incompatibilità professionale costituiscono numero chiuso e le relative situazioni devono essere interpretate in senso restrittivo, sicché non possono essere applicate estensivamente agli avvocati che ricoprono cariche elettive, per i quali la legge (art. 20 co. 1, L. n. 247/2012) si limita a prevedere la sospensione di diritto ove ricoprano cariche di particolare rilevanza (dal Presidente della Repubblica, passando per i presidenti delle camere e per finire con l’avvocato eletto presidente della provincia con più di un milione di abitanti e per il sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti), senza che ciò costituisca disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209